Autorizzazione paesaggistica in forma semplificata
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
Sono sottoposti alla procedura di Autorizzazione paesaggistica gli interventi indicati all'Allegato B (di cui all'art. 3, comma 1 del DPR n. 31 del 2017) - ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO.
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
I soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
In ottemperanza al D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" vigente dal 14/09/2016, le Autorizzazioni Paesaggistiche vengono predisposte in modalità informatica e sottoscritte digitalmente, indipendentemente dalle diverse modalità di presentazione delle richieste. Professionisti ed imprese sono tenuti a trasmettere le richieste per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC).
Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Documentazione da presentare
- Istanza di autorizzazione, compilato in ogni sua parte;
- scheda semplificata di cui all'allegato D al DPR 31/2017;
- Elaborati di progetto individuati nell'Allegato D;
- Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria secondo quanto riportato nella delibera n. 80 del 06/10/2022 (vedi sottostante Allegato 1 della delibera);
- Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo, resa utilizzando l'apposito modulo (vedi procedura di presentazione della richiesta sottostante);
- Modello contenente la Procura Speciale per la presentazione della pratica in formato digitale;
Tempi dell'istruttoria e di rilascio del procedimento
L'amministrazione procedente richiede all'interessato, ove occorrano, in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta.
Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.
Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.
Costo del procedimento e modalità di pagamento
- n. 2 marche da bollo da 16,00 €
- Versamento dei diritti di segreteria, secondo quanto sotto riportato, da versare mediante pagoPA – Pagamenti spontanei – con la seguente causale "Diritti di segreteria AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - nominativo del richiedente"
Allegato 1 della delibera n. 80 dell'06/10/2022 |
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3.1 autorizzazione paesaggistica (in forma semplificata) |
75,00€ |
Esenzioni
I diritti di segreteria e l'assolvimento dell'imposta di bollo non sono dovuti per istanze presentate da Enti locali ed Amministrazioni dello Stato.
Procedura di presentazione della richiesta
La richiesta e relativa documentazione (Istanza + Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo + Scheda semplificata Allegato D + Elaborati tecnici di progetto + Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria + Procura speciale) dovranno essere trasmessi in modalità telematica inviando la richiesta e relativa documentazione sottoscritta digitalmente all'indirizzo protocollo@pec.unionerubiconemare.it; trattandosi di procedimento telematico, il richiedente riceverà l'Autorizzazione Paesaggistica, nonché le eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'istruttoria tramite posta elettronica certificata (PEC).
Nel modulo di richiesta inserire il nominativo e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per il successivo inoltro del documento firmato digitalmente.
Assolvimento dell’imposta di bollo: l'Autorizzazione Paesaggistica è in formato digitale pertanto la marca da bollo non può essere applicata direttamente sull'Autorizzazione.
Come indicato sulla Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (note a piè pagina) occorre:
- apporre le 2 marche da bollo negli appositi spazi;
- ricopiare nello spazio libero, il numero identificativo (di 14 cifre sopra il codice a barre) presente sulla marca da bollo;
- la marca da bollo applicata nell'apposito spazio deve essere annullata tramite apposizione, parte sul contrassegno e parte sul foglio, della data di presentazione dell’istanza.
- per l'annullamento deve essere usato inchiostro.
- è vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.
Normativa di riferimento
Parte Terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
DPR 31/2017.
Per informazioni
Inviare una mail all'indirizzo simona.roccoli@unionerubiconemare.it oppure telefonare al numero 0541 809676.
Modulistica
- Allegato D versione stampabile o versione modificabile
- Istanza di autorizzazione versione stampabile o versione modificabile
- Modello assolvimento marca da bollo versione stampabile o versione modificabile
- Modello procura speciale versione stampabile o versione modificabile